La nuova legge sul biblinguismo e la cultura sarda
di Fabrizio Ibba

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Cominciamo dunque immediatamente la visita guidata della legge, prendendo come punto di partenza gli articoli del Titolo Primo, tutto incentrato su principi e finalità, attraverso i quali la regione si impegna a considerare la cultura della Sardegna e la sua valorizzazione obiettivo di fondo dell'esercizio delle proprie competenze statutarie nell'ottica di una piena realizzazione dell'autonomia regionale.
Il legislatore, ed io sono d'accordo, premette che la specificità culturale della Sardegna è un patrimonio da tutelare non solo in quanto identità di un popolo, già cosa di per sé importantissima, ma anche perché costituisce la base necessaria sulla quale fondare ogni intervento di sviluppo economico e sociale della regione.
Nonostante la legge, per facilità, sia stata subito ribattezzata legge sul bilinguismo, e così abbiamo fatto anche noi nel titolo dell'articolo, l'argomento di fondo del provvedimento non è in realtà la lingua bensì la sardità in generale, cosa che conferisce alla normativa un respiro nettamente più ampio.
In un mondo che va sempre più ineluttabilmente appiattendosi sui canoni culturali occidentali, europei e statunitensi, confondendo tra ammirazione e imitazione, mi pare una scelta coraggiosa e difficile, una scelta che stabilisce un confine tra integrazione economica e la non necessariamente consequenziale omogeneizzazione culturale.
Naturalmente viene subito da chiedersi che cosa componga in concreto la cultura sarda, la cosiddetta sardità. Non è facile trovare una risposta, visto il coinvolgimento sentimentale, e quindi irrazionale, che implica il concetto di nazione, ma la legge, che necessita di trovare un criterio concreto per determinare il proprio campo d'applicazione, è stata costretta a farlo. Nel testo licenziato dal consiglio regionale vengono così individuate come parte essenziale della cultura sarda prima di tutto la lingua, ma anche la storia, l'arte, le tradizioni di vita quotidiana ed infine la ricerca scientifica, sebbene per quest'ultimo aspetto al sottoscrittto sfugga qualsiasi collegamento con la nostra specificità locale.
Ma la normativa va più in là delle vaghe indicazioni generali indicando che la via del rilancio passa attraverso un piano organico di ricognizione, catalogazione e conservazione, aspetti indubbiamente essenziali ma che almeno a prima vista sembrano infondere un carattere eccessivamente museale e poco vissuto alla cultura che si vuole salvare. Nella sua prima parte, quella più generale, pare infatti che la legge si indirizzi più sul folklore che sulla cultura, quasi come per creare una riserva sarda volta più al turismo che al quotidiano.
Questo dubbio sorge anche dagli strumenti operativi concreti che la regione individua per questo programma di tutela:

  • biblioteche, archivi, centri di documentazione per la raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna;
  • i musei e i monumenti della Sardegna;
  • le tradizioni popolari tramite l'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate specifiche, ma non specificate, funzioni;
  • ricerche lessicali volte alla compilazione di dizionari e atlanti lessicali.


Per il conseguimento di questi obiettivi viene istituito l' Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda costituito da studiosi, docenti universitari e soprintendenti, ma subito dopo, in un afflato democratico e localistico, come temendo che questa nuova Istituzione possa, come è consuetudine, trasformarsi in un carrozzone a suo modo centralistico e burocratico, viene delegata ai comuni, che ci si augura non si lascino sfuggire l'occasione nonostante le contribuzioni economiche largamente insufficienti, la facoltà di associarsi e costituire consulte locali atte a promuovere la valorizzazione di cultura e lingua sarda anche nelle sue più diverse e localizzate frammentazioni come il tabarchino, il gallurese, il sassarese ed il catalano.
Ma l'aspetto che più di ogni altro stimola l'immaginario collettivo, lo dice uno che per motivi diversi non ha avuto l'occasione di imparare un idioma che comunque sente proprio, è l'introduzione nei programmi scolastici ministeriali, e quindi italiani, dell'insegnamento del sardo. Proprio qui la normativa diventa eccessivamente lacunosa, o quantomeno perde parte di quel coraggio dimostrato nelle dichiarazioni di principio. Non si parla mai, infatti, di vere e proprie attività didattiche strutturali ma di generici progetti formativi attuabili nel quadro dell'autonomia scolastica, anche se la regione si impegna a finanziare corsi universitari per la formazione del personale docente bilingue del domani. Ma forse è stato un sacrificio necessario per superare lo sbarramento di cui abbiamo accennato nell'incipit dell'articolo.
Gli alunni delle scuole sarde avranno in futuro maggiori possibilità di venire a contatto con elementi della propria realtà locale finora trascurati, e gli verrà così fornito qualche strumento in più per comprenderla e quindi viverla con maggiore armonia e speranza di successo.
Ma gli effetti più spettacolari probabilmente si avranno dall'autorizzazione all'uso della limba nelle discussioni assembleari delle amministrazioni locali, rimanendo comunque fermo che dovrà essere garantita la traduzione in italiano ai richiedenti, così come nelle deliberazioni e nei documenti ufficiali, purché corredati di traduzione, e nelle comunicazioni verbali ed epistolari fra cittadini ed enti territoriali, anche se ciò, considerando necessario un certo tempo per la traduzione, non accelererà di sicuro i tempi di risposta che ci sempbrano già abbastanza lunghetti.
Ma chi avrà maggior vantaggio dalla pari dignità fra sardo e italiano sono i politici. Già immaginiamo infatti l'uso spropositato e forse pittoresco che ne faranno certe formazioni parititiche autonomiste che in passato hanno anticipato la presente legge con saltuarie performances il lingua (anche se adesso che il sardo viene ammesso a pieno titolo nella vita pubblica della regione, e quindi il suo uso avrà perso il suo carattere provocatorio, potrebbe venirne meno il movente) ma soprattutto immaginiamo il sollievo della nostra classe dirigente che potrà continuare a dire le solite sciocchezze di adesso con il vantaggio di non farle capire al resto dell'Italia e del mondo (e forse neanche a molti elettori).
E così, risparmiandovi l'elencazione dei vari capitoli di spesa, possiamo dire di aver concluso il nostro piccolo e superficiale viaggio all'interno della cosiddetta legge sul bilinguismo.
Contrastato fra la necessità di esprimere il contenuto della legge e quella di non annoiarvi eccesssivamente probabilemente ho finito per fallire in entrambe le cose; considerate solo la mia buona volontà. Per chi lo desidera, giocoforza con la sintesi si perde in precisione, è possibile di seguito consultare il testo integrale della legge (forse dopo averlo fatto rivaluterete il mio breve articoletto).
Che dire ancora?
Qualunque cosa, purché in sardo!

 

Il testo della legge

LEGGE REGIONALE
15 ottobre 1997, n. 26
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della
Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità culturale
del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e
individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto
fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso
personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di
integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla
diversità nelle culture regionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme
espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle
produzioni culturali in Sardegna, in conformità al principi
ispiratori dello Statuto speciale.
Art. 2
Oggetto
1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni
fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari
dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di
vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale,
l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e
scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua
specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua
azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del
pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che
sono alla base degli atti internazionali in materia, e in
particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie
del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la
protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la
lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e
persistenze, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio
delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali -
quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici
spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica,
nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che
attengono alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda
è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla
cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle
isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.
Art. 3
Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati
agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e
realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche ed
eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni
conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o
comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni
reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione:
a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i
programmi - la più ampia partecipazione degli enti locali, delle
forze sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici
e privati, alla programmazione culturale regionale;
b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e
pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;
c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare
attraverso la catalogazione e la conservazione - del patrimonio
culturale regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al
raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura,
alla rete da essi formata, efficienza, economicità e
tempestività;
e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse
innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti
previsti dalla vigente legislazione regionale.
 
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del
patrimonio culturale
1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme
fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite
dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana
apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con
riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di
servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e
fruizione del patrimonio culturale regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e
disciplinare i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle
modalità di selezione del personale agli stessi preposto:
a) il sistema bibliotecario e documentario della Sardegna,
costituito:
1. dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri dl
documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi
connaturati, garantiscano la raccolta organica della produzione
editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione,
valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove
tecnologie;
2. dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia,
diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla
Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni
italiane e dei Paesi esteri, in particolare dell'area mediterranea;
3. dalla raccolta, catalogazione e conservazione della
documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi
mass-mediali sulla Sardegna;
4. dalla libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura la
diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse
dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa
ed amministrativa della Regione ed i relativi atti di
programmazione, nonché le problematiche di generale interesse per la
Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente legge;
b) il sistema museale e monumentale della Sardegna che:
1. cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e
coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici,
archeologici, antropologici, artistici, architettonici,
paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria
collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di
nuove raccolte espositive;
2. promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per
la loro valorizzazione e tutela;
c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si
avvale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.),
cui vengono affidate specifiche funzioni.
Art. 5
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è
costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Osservatorio
regionale per la cultura e la lingua sarda, di seguito denominato
Osservatorio.
2. L’Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto
dall'articolo 12, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni
sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.
4. L’Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport ed è composto da:
a) cinque studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di
riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda,
eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
b) un rappresentante per ciascuna delle Università della
Sardegna, designati dai rispettivi Senati accademici;
c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del
Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede in
Sardegna (Soprintendenti archeologici, Soprintendenti per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici, Soprintendente
archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi
dell'articolo 32 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;
d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;
e) uno studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di
riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda,
eletto da ciascun Consiglio provinciale;
f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della
Sardegna, designato dal collegio dei docenti;
g) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca,
Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.);
h) Il Coordinatore generale dell'Istituto Superiore Regionale
Etnografico (I.S.R.E.).
5. Le funzioni dl segretario dell'Osservatorio sono svolte da un
funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non
inferiore alla ottava.
Art. 6
Nomina e durata dell'Osservatorio
1. L’Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, previa delibera della Giunta regionale.
2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento
nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro
dell’Osservatorio.
3. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola
volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica
ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta
incompatibilità, l'Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli atti
per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I
sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.
4. I membri elettivi dell'Osservatorio decadono qualora non
intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute
consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed f) dell'articolo
5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta,
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina
dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.
6. Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle sedute,
spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1,
comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport provvede alla nomina dell'Osservatorio entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7
Coordinamento con organi statali
1. L’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la
coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle
svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi
ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite
conferenze miste.
Art. 8
Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi
1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali
per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti
in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la
conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda,
anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e
proposte all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi
programmi di attività.
2. L’Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite
l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte
locali.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Art. 9
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna
1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che
raccoglie e documenta il complesso della produzione
artistico-culturale della regione, organizzato secondo modalità che
ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.
2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi
dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei
cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi e negli organismi di
cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti comunque
autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della
presente legge.
Art. 10
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi
1. L’Amministrazione regionale realizza il censimento del repertorio
linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:
a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del
lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali
di cui all'articolo 8;
b) 1 'informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare
attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua
sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.
Art. 11
Conferenze annuali
1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze
annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano
gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le
Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la
Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di
elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e
verifica, nonché a raccogliere osservazioni e proposte che
formeranno oggetto di esame e valutazione da parte
dell'Osservatorio.
Art. 12
Programmazione
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la
Regione elabora, sentito l'Osservatorio, un Piano triennale di
interventi.
2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione
consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede la
sua decorrenza.
3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo
le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a
nuove, eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel
territorio regionale delle Iniziative a favore della cultura e della
lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti
e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della
presente legge; persegue l'armonizzazione degli interventi di
politica culturale previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in
progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:
a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento
e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;
b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di
verifica di ogni progetto-obiettivo;
c) l'entità del finanziamento complessivo la sua ripartizione
per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;
d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi
programmati con le altre attività regionali in materia di
iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione,
spettacolo, editoria, nonché con le altre iniziative promosse
dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le
finalità della presente legge;
e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività
per le quali si richiede il finanziamento regionale;
f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e
degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;
g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore
di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi
dell'Amministrazione regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e
degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della
competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei
finanziamenti riferiti al triennio
Art. 13
Interventi finanziari
1. L’Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel
settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi,
contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:
a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese
previste, ammesse e documentate;
b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90
per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e
l’Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese
previste, ammesse e documentate;
d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle
forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del
60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di
lucro, l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento
degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di
investimento e di attività secondo le misure e le modalità
stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 12.
2. Nell’ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali,
tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 1, il sostegno finanziario può essere
ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei
richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima
diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle
eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a
perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione
attiva, le seguenti finalità:
a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della
realtà culturale della Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura
popolare e di tradizione orale della Sardegna;
c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati
riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale,
quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di
oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti musicali,
raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di
vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei
contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la
pubblica fruibilità delle raccolte;
d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa,
poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica
e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati
all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;
e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la
diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in
tutte le sue espressioni materiali e spirituali;
f) la pubblicazione dl testi audiovisivi in lingua sarda, o
comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla
integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento,
compresi libri di lettura e di consultazione utili a finì
didattici;
g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi
coerenti con le finalità della presente legge, concernenti
situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
h) l'attuazione di esperienze educative scolastiche ed
extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge,
inerenti al rapporto scuola-territorio;
i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di
sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle
arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura
sarda e altre culture;
l) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della
documentazione storica relativa alla Sardegna;
m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di
materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano
riferimento alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti
per le attività che più estesamente interessino diverse zone
storico-geografiche della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente
concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può
superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse
categorie di intervento, al comma 1.
5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi
all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti
annuali. Alla domanda devono essere allegati:
a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli
organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) Indicazione del beni strumentali e dell'eventuale personale
disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro
dipendente;
c) certificato di vigenza, per le società;
d) relazione illustrativa del programmi di attività;
e) piano economico e bilancio di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attività, la liquidazione dei
contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare
rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento
alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività
concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il
tabarchino delle isole del Sulcis, il dialetto sassarese e quello
gallurese.
Art. 14
Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa
1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore,
contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e
partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di
programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su
testate giornalistiche in lingua sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione
operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti
pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal
Piano triennale di cui all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno
dall’entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare,
oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle
relative sovvenzioni.
4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1,
l’Amministrazione, regionale, con deliberazione della Giunta, su
proposta dell’Assessore regionale della pubblica istruzione beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio
e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà
finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati
al comma 1 che rientrino nella finalità della presente legge.
Art. 15
Borse di studio
1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1,
l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della
presente legge.
2. Le aree dì ricerca oggetto delle borse dì studio sono proposte
dall'Osservatorio.
Art. 16
Convenzioni con strutture esterne
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della
presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con
soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza
ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi
ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza
tecnico-scientifica.
2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale
di cui all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato,
delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle
previste per gli anni successivi.
TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL’AUTONOMIA
DIDATTICA DELLE SCUOLE
Art. 17
Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi
1. L’Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per
sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento
del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e
grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore
delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui
all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dell'articolo 21, commi 9 e 10, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
svolgano attività volte a perseguire le finalità previste
dall'articolo 1 della presente legge.
2. In modo specifico vengono finanziate le Iniziative che abbiano lo
scopo di favorire la maturazione culturale, l'esercizio del diritto
allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica,
di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della
formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi
generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed In relazione ad
obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di
flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati
alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle
seguenti aree disciplinari:
a) lingua e letteratura sarde;
b) storia della Sardegna;
c) storia dell'arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della Sardegna;
e) geografia ed ecologia della Sardegna;
f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie
locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 18
Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi
1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento
dei fini di cui all'articolo 17, predispone, su proposta elaborata
dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a
valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua
della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con
deliberazione della Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono
finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste
dall'articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla
base dei risultati della sperimentazione stessa.
Art. 19
Finanziamento dei corsi universitari
1. L’Amministrazione Regionale ha facoltà di finanziare, presso le
Università della Sardegna, cattedre universitarie e corsi
integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da
realizzare mediante contratti di diritto privato, volti
all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla
Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo
17. Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di
cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26.
Art. 20
Sussidi all'attività di sperimentazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese
sostenute dalle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso i
progetti formativi di cui all’articolo l7, attuino fasi di
sperimentazione fondate sui seguenti principi:
a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella
regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio
ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale
della Sardegna, anche mediante l'impiego della lingua sarda come
strumento veicolare;
c) formulazione di programmi educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti al comma 1,
l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare
finanziamenti diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi
scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della
cultura e della lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale
didattico di uso individuale e collettivo.
Art. 21
Verifica della sperimentazione
1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'articolo
20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da
ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio, che
formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze
maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono
catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più
significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono
resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni
ordine e grado, che peraltro possono accedere all'intera
documentazione prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe,
attività.
Art. 22
Centri di servizi culturali
1. L’Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità
della presente legge ed in particolare per favorire l'attività dl
educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo
delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla
cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente
delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di
cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata
dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Collegi e rapporti con le Amministrazioni
1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione
culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della
Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita
alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23
settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi
deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi
regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase
della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni
garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.
2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi
così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base
dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei
conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purché
accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente
testo in lingua italiana
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini
dirette all’Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile
usare la lingua sarda.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali
amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle
suindicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine,
i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e
locale che l’Amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi
dalla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli
stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al
personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al
personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno
1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 24
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli
enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il
ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli
stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie,
degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria
storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad
aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.
Art. 25
Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e
all'estero
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità
culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione
regionale provvede all'attivazione degli strumenti previsti dalla
presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal
territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.
2. In particolare, nel programma di cui all'articolo 12, dovranno
trovare specifica previsione i seguenti interventi:
a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di
rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;
b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di
iniziative socio-culturali nelle aree in cui si registra una
forte presenza di emigrati sardi;
c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli
emigrati, da usufruire nelle Università sarde o presso altre
istituzioni scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese
con il Ministro degli affari esteri, borse dl studio a giovani
stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati
sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità.
Art. 26
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono
valutate in lire 6.430.000.000 annue.
2. Nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1998-1999 sono
introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11024 - Spese per l'effettuazione di interventi
integrativi per esigenze impreviste (artt 1, 14 e 16, L.R.
25 giugno 1984, n. 31, e artt. 3, comma 3, e 33, comma 2,
L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000
Cap. 11090/01 - Spese per la partecipazione della Regione
alle fiere annuali del libro e per iniziative di
informazione sull'attività regionale (L.R. 7 maggio 1953, n.
11, art. 78, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55,
L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n.
13 e art. 3, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11099 - Finanziamento per l'attività istituzionale di
Enti ed organismi con Unità didattiche e socio-culturali
(art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art 81, L.R 30 aprile
1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6,
art. 5, L.R 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comma 3, L.R. 7
aprile 1995, n. 6, art. 40; L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e
art. 3, comma 3, art. 32, comma 7 e art. 35, L.R. 8 marzo
1997, n. 8)
1997
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000
Cap. 11115 - Contributi a favore del pubblico spettacolo
(L.R 21 giugno 1950, n. 17, art. 74, L.R. 28 maggio 1985, n.
12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 77, L.R. 30
maggio 1989, n. 18 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n.8)
1997
1998 lire 1.430.000.000
1999 lire 1.430.000.000
In aumento:
02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE
Cap. 02093 - Spese per la qualificazione, l'aggiornamento,
la specializzazione e la formazione professionale del
personale dell'Amministrazione regionale, spese per favorire
la partecipazione ai corsi di qualificazione, di
aggiornamento, di specializzazione e di formazione
professionale da parte del personale degli enti locali,
anche non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39
L.R. 17 agosto 1978, n. 51); nonché da parte del personale
del ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regionali 8
maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, L.R.
27 giugno 1986, n. 44)
1997
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000
Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di
trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso
di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai
segretari di commissioni, comitati e altri consessi,
istituiti dagli organi dell’Amministrazione regionale (artt.
7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983,
n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n.
27)
1997
1998 lire 30.000.000
1999 lire 30.000.000
11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
Cap. 11061 - (N.I.) 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) Finanziamento
ai comuni per l'istituzione delle Consulte locali per la
cultura e la lingua dei Sardi e per la qualificazione e
aggiornamento del personale e contributi per le ricerche e
il ripristino dei toponimi (artt. 8, 23, comma 4, e art. 24
della presente legge)
1997
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000
Cap. 11061/01 - (N.I.) 1.1.1.4.1.1.06.06 (05.04) Spese per
l'istituzione del Catalogo generale della cultura sarda e
per l'effettuazione del censimento del repertorio
linguistico dei Sardi; per progetti finalizzati alla
valorizzazione e alla diffusione della cultura e lingua
sarda nell'ambito della formazione scolastica degli allievi
e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo e
per la realizzazione nella scuola di progetti regionali e
locali e integrativi degli interventi statali finalizzati
alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della
lingua sarda (artt 9, 10, 17 e 18 della presente legge)
1997
1998 lire 2.600.000.000
1999 lire 2.600.000.000
Cap. 11061/02 - (N.I.) 2.1.1.4.2.2.06.06 (05.04) Spese per
l'effettuazione delle Conferenze annuali sulla cultura e
lingua sarda e per la stipula di convenzioni con istituzioni
universitarie, enti e associazioni pubbliche e private e con
esterni, operanti nell'ambito della cultura e lingua sarda
(artt. 11 e 16 della presente legge)
1997
1998 lire 230.000.000
1999 lire 230.000.000
Cap. 11061/03 - (N.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04) Contributi
a Università, istituzioni scolastiche, enti locali, imprese,
società e soggetti privati operanti nel settore culturale
per l'attuazione di interventi a tutela della cultura e
della lingua sarde; contributi al settore dei mass-media che
trattino argomenti in lingua sarda (artt. 13 e 14 della
presente legge)
1997
1998 lire 1.900.000.000
1999 lire 1.900.000.000
Cap. 11061/04 - (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04) Borse di
studio sulla lingua e cultura sarde (art. 15 della presente
legge)
1997
1998 lire 150.000.000
1999 lire 150.000.000
Cap. 11061/05 - (N.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04)
Finanziamenti per corsi universitari integrativi tesi
all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative
alla cultura e alla lingua sarde (art. 19 della presente
legge)
1997
1998 lire 450.000.000
1999 lire 450.000.000
Cap. 11061/06 - (N.I.) 2.1.1.6.2.2.06.06 (05.04)
Finanziamenti per la sperimentazione nel sistema scolastico
regionale di programmi scolastici a tutela della cultura e
della lingua della Sardegna e per la produzione e la
pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti per
l'insegnamento della cultura e della lingua sarde, nonché
per l'acquisto di materiale didattico (art. 20 della
presente legge)
1997
1998 lire 670.000.000
1999 lire 670.000.000
Cap. 11061/07 - (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) Interventi
per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale
del popolo sardo, anche all'estero, e conferimento di borse
di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con
maggiore presenza di emigrati sardi (art. 25 della presente
legge)
1997
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.000
3. Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al
sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1998 ed ai
corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1998.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 ottobre 1997
Palomba

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